Agevolazioni fiscali 2017: bonus prima casa famiglia lavoratori aiuti
Bonus 80 euro 2017 Renzi: è un contributo economico che lo Stato ha reso strutturale con la Legge di Stabilità 2016 e che spetta a tutti i lavoratori con reddito inferiore a 26.000 euro che siano:
Dipendenti;
Soci lavoratori delle cooperative;
A chi percepisce dall’INPS l’indennità di disoccupazione NASPI, ASPI o mini ASPI, mobilità o cassa integrazione;Cococo e cocopro;
Lavoratori impiegati in lavori socialmente utili.
Sono quindi esclusi i pensionati, i lavoratori autonomi, i titolari di Partita IVA e professionisti.
Il bonus è ricevuto dal beneficiario direttamente sulla busta paga, non serve pertanto presentare alcuna domanda.
Dal 2016, il bonus è riconosciuto anche alla Polizia e Capitaneria di Porto.
Il bonus Irpef 80 euro, introdotto inizialmente in via temporanea dall’art. 1 del D.L. n. 66/2014 (Decreto Renzi) a partire dal mese di maggio 2014 e fino al mese di dicembre 2014, è stato poi confermato “a regime”, e quindi è divenuto “strutturale”, dal 2015, grazie alla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, commi 12, 13 e 15 della Legge n. 190/2014).
Il bonus consiste in un credito Irpef che il datore di lavoro riconosce in busta paga ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a € 26.000.
Per aver diritto al credito nel 2015 è necessario, infine, che il contribuente sia titolare di un reddito complessivo per l’anno d’imposta 2015 inferiore a 26.000 euro. Il reddito complessivo rilevante ai fini in esame è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
I lavoratori che rispettino tutti e tre i requisiti (tipo di reddito, sussistenza di un’Irpef a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro dipendente, reddito complessivo inferiore a € 26.000) ricevono il bonus automaticamente in busta paga dal proprio sostituto d’imposta senza dover presentare alcuna domanda.
Si tenga presente che il credito deve essere “rapportato al periodo di lavoro nell’anno”, considerando il numero di giorni lavorati.
Il bonus Irpef ricevuto dal lavoratore non concorre a formare reddito.
Bonus Renzi 80 euro e 730/2016: le novità dalla Legge di Stabilità 2015
Si segnala che la Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l’incumulabilità del bonus Irpef con le agevolazioni concesse ai lavoratori che rientrano dall’estero, in particolare, ai fini della determinazione del reddito complessivo per il calcolo del bonus, non trovano applicazione le disposizioni agevolative di cui:
all’art. 3, comma 1, Legge n. 238/2010 (concorrenza alla formazione della base imponibile IRPEF dei redditi percepiti da lavoratori dipendenti rientrati dall’estero nella misura del 20%, per le lavoratrici e 30% per i lavoratori);
all’art. 17, comma 1, D.L. n. 185/2008 e art. 44, comma 1, D.L. n. 78/2010 (concorrenza alla formazione della base imponibile IRPEF dei redditi percepiti da docenti e ricercatori rientrati dall’estero nella misura del 10%).
Pertanto, ne deriva che alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per i lavoratori rientrati in Italia.
Alla formazione del reddito complessivo ai fini del bonus Irpef non concorre, invece, l’eventuale quota di TFR anticipata in busta paga, cioè l’ammontare delle somme erogate a titolo di parte integrativa della retribuzione (TFR) come da facoltà prevista dalla Legge di Stabilità 2015.
Chi presta l’assistenza fiscale deve ora ricalcolare, in sede di 730/2016, l’ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730 e deve indicare il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (modello 730-3). In particolare:
se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il bonus Irpef, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nella dichiarazione 730;
se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale il bonus risulta, in tutto o in parte, non spettante, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti (ad esempio, perché il reddito complessivo è superiore a 26.000 euro), viene recuperato con la dichiarazione;
se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, il credito spettante viene riconosciuto nella dichiarazione 730.
Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo C14, in cui quest’anno sono state inserite 3 nuove colonne per ricostruire il reddito da considerare ai fini del riconoscimento del bonus Irpef:
colonna 3 “Tipologia esenzione”, in cui dovrà essere riportato il codice identificativo del tipo di esenzione applicata, reperibile nella CU 2016;
colonna 4 “Parte di reddito esente”, dove riportare la quota di reddito esente (80%-70% o 90%) che dovrà essere considerata in aggiunta ai redditi tassati per la spettanza del bonus IRPEF;
colonna 5 “Quota TFR”, dove dovrà essere riportato l’ammontare delle quote di TFR erogate mensilmente in busta paga, assoggettato a tassazione ordinaria ed indicato nella CU 2016; tale quota andrà in diminuzione del reddito complessivo ai fini del bonus.
Bonus Renzi 80 euro: gli adempimenti dei sostituti d’imposta
I sostituti di imposta devono verificare l’effettiva spettanza del credito ed il relativo importo sulla base dei dati reddituali a loro disposizione, in particolare in base al reddito previsionale e alle detrazioni riferiti alle somme e valori che il sostituto corrisponderà durante l’anno, oltre che in base ai dati di cui i sostituti d’imposta entrano in possesso, ad esempio, per effetto di comunicazioni da parte del lavoratore, relative ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno (2015, nel caso di specie).
Una volta verificata la spettanza del credito, il sostituto eroga il bonus in busta paga a partire dalla mensilità di gennaio e fino a quella di dicembre (o fino alla fine del rapporto lavorativo, se precedente).
Per l’erogazione del bonus Irpef, il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga (ritenute Irpef, addizionali regionale e comunale all’Irpef, ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività, contributo di solidarietà, ecc.) e, per la differenza eventuale, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono essere quindi versati.
Per consentire ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, con la Risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014, è stato istituito il codice tributo “1655”, da indicare nel campo “importi a credito compensati” del modello F24.
Inoltre, il sostituto d’imposta che avrà erogato il bonus Irpef al dipendente lo dovrà indicare nel modello CU (CU 2016 per il bonus 2015) che rilascerà al dipendente stesso e dovrà indicare, nel proprio modello 770, gli importi (ritenute e contributi) non versati per effetto del bonus Irpef erogato.
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