La Cassazione interviene per mettere ordine sulle regole per le assenze dal lavoro in caso di malattia. La Suprema Corte con sentenza numero 18858/16 del 26 settembre 2016 ha stabilito che il dipendente assente non può essere licenziato anche se non invia il certificato medico. Tuttavia deve sempre essere confermata la patologia nel corso della visita fiscale inviata dall’Inps.
La normativa di riferimento è la riforma Brunetta, la cosiddetta legge anti fannulloni (D.lgs. n. 150/09) che obbliga il lavoratore, alla seconda assenza dal lavoro nell’anno solare, ad inviare il certificato medico rilasciato da una struttura pubblica o da un medico convenzionato.
Il giudice – come riporta il quotidiano Il Messaggero – ha ribadito che il fatto che il lavoratore sia stato presente al momento della visita fiscale e che il medico abbia confermato la patologia che impediva la presenza in servizio, sono una prova sufficiente affinchè il dipendente non possa essere licenziato.
La cosiddetta riforma anti fannulloni introdotta nel 2009, chiarisce che, quando l’assenza del dipendente pubblico per malattia è superiore ai 10 giorni, è necessario il certificato del medico convenzionato con il Ssn nazionale o dell’Asl.
La Pubblica amministrazione non è tenuta a inviare la visita fiscale. L’obbligo di mandare la visita fiscale dell’Inps scatta solo se l’assenza dal servizio avviene a ridosso di festività o giornate non lavorative.