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domenica, 22 aprile 2018

Bonus babysitter- L’articolo 4, comma 24, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via sperimentale per il triennio 2013-2015 la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting oppure un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di sei mesi.

 

Bonus babysitter

Come riportato nella note dell’Inps, si legge: “A oggi, l’articolo 1, commi 356 e 357, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) ha prorogato per il biennio 2017-2018 il beneficio in questione sia per le lavoratrici dipendenti e iscritte alla Gestione separata (nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno dei due anni) sia per le lavoratrici autonome e imprenditrici (nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni), ferme restando le disposizioni attuative contenute nei decreti ministeriali 22 dicembre 2012, 28 ottobre 2014 e 1° settembre 2016. Con il decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25 è stata disposta l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio, con conseguente possibilità di utilizzare i voucher per prestazioni di lavoro accessorio fino al 31 dicembre 2017. Di conseguenza, l’articolo 54 bis, legge 24 aprile 2017, n. 50 ha previsto che il contributo di cui all’articolo 4, comma 24, lettera b), legge 28 giugno 2012, n. 92, per l’acquisto di servizi di baby-sitting, è erogato mediante la modalità del Libretto Famiglia. Pertanto da gennaio 2018 il voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting è rinominato “contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste per il Libretto Famiglia. Si precisa, al riguardo, che i voucher già acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017 continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2018. Per questo sarà possibile inserire prestazioni lavorative che terminino, al massimo, il 31 dicembre 2018. Le relative consuntivazioni potranno essere inserite in procedura entro il 16 gennaio 2019. Entro il termine del 31 dicembre 2018, inoltre, sarà possibile restituire in tutto o in parte i voucher non utilizzati, con il conseguente reintegro del corrispondente congedo parentale. I voucher non utilizzati e per i quali non è stato richiesto il rimborso perderanno invece validità.