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venerdì, 7 settembre 2018

È arrivato per i contribuenti italiani il momento tanto atteso e temuto: il pagamento del canone Rai in bolletta. Le prime sette rate del 2016 saranno infatti addebitate nella bolletta della luce del mese di luglio. Ma cosa succede se non si paga o se non è possibile saldare la bolletta?

A spiegarlo è il portale www.laleggepertutti.it: “Il contribuente è libero di pagare l’importo della bolletta elettrica relativo al solo consumo della luce, rimanendo inadempiente all’obbligo di versamento del canone Rai”. La compagnia della luce è tenuta infatti ad accettare il solo pagamento parziale, che si intende quindi relativo al consumo elettrico e solo dopo, eventualmente, al canone tv.

Non si corre il rischio, temuto da molti, di vedersi staccare la luce. La società elettrica, ricorda laleggepertutti.it, “non potrà interrompere l’erogazione della luce all’utente che paghi la quota di utenza sulla relativa bolletta, ma non l’abbonamento tv. Tuttavia dovrà segnalare all’Agenzia delle Entrate il mancato pagamento della quota relativa al canone. Il fisco, quindi, procederà alle azioni rivolte alla riscossione coattiva”.

Di fatto il contribuente non pagando la parte di bolletta della luce relativa al canone Rai, si espone al rischio di un accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate “che gli intimerà il pagamento dell’imposta della televisione con una sanzione pari a cinque volte l’importo del canone stesso. Se neanche dopo tale richiesta il contribuente pagherà, l’importo – spiega il portale – verrà iscritto a ruolo e si provvederà alla riscossione coattiva mediante l’Agente della riscossione (Equitalia), che invierà la cartella di pagamento ed, eventualmente, procederà alle azioni di tutela del credito sino al pignoramento”.

L’unico modo per non pagare il canone Rai in bolletta è in caso di non detenzione della televisione: in questo caso è necessario inviare l’autocertificazione all’Agenzia delle Entrate entro i termini di legge (dal 2017, dal 1° luglio al 31 gennaio; per il 2016, entro il 15 maggio). Chi non lo ha fatto dovrà comunque pagare il canone nella bolletta”, salvo non dimostri di non aver potuto inviare l’autocertificazione per “impossibilità oggettiva”.