Notizia interessante per chi ha un contratto d’affitto. Una sentenza della Cassazione, depositata il 13 dicembre 2016, potrebbe cambiare la vita di non pochi italiani. Gli ermellini hanno infatti stabilito che in caso di contratto non registrato, l’affitto non è dovuto e il corrispettivo eventualmente pagato costituisce un indebito oggettivo dal momento che il contratto può essere nullo.
Questo è quanto sancito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 25503/2016 che ha accolto il ricorso di una donna avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello l’aveva invece condannata a corrispondere comunque il canone. Per il giudice del merito, infatti, il contratto dovrebbe ritenersi solo inefficace. A raccontare l’accaduto è il portale di Diritto StudioCataldi.it che ha spiegato come la Cassazione, nel ribaltare tale interpretazione, si è ancorata al dato letterale dell’articolo 1, comma 346, della legge numero 311/2004 che stabilisce chiaramente che “i contratti di locazione (…) sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati”.
Se la chiara lettera della norma non bastasse, peraltro, per i giudici non si può non tener conto del fatto che la Corte costituzionale, con la sentenza numero 420 del 5 dicembre 2007, ha affermato che le norme in esame ha elevato “la norma tributaria a rango di norma imperativa, la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell’art. 1418 cod. civ.”.
Nel tornare sulla questione, la Corte d’appello dovrà quindi tenere conto della nullità del contratto di locazione non registrato oltre che del fatto che la prestazione compiuta in esecuzione di un contratto nullo costituisce un indebito oggettivo che trova la sua fonte di regolazione non nell’articolo 1458 del codice civile quanto, piuttosto, nell’articolo 2033 del medesimo testo.
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