L’Italia, si sa, è da sempre il Paese della burocrazia e delle autorizzazioni infinite. Tuttavia, con l’ok al Dpr arrivato ieri dal Consiglio di Stato arriva un grande passo in avanti nel settore dell’edilizia. In buona sostanza, grazie ala previsione di una procedura semplificata non ci sarà più bisogno dell’autorizzazione paesaggistica per tutti gli interventi edilizi di lieve entità. La liberalizzazione riguarderà ad esempio i lavori su prospetti e coperture degli edifici.
Il decreto individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata. Tra questi, le opere interne che non alterano l’aspetto esteriore degli edifici che, fino ad oggi, necessitavano di tale permesso.
Per gli interventi che, per definizione, non possono ritenersi a priori irrilevanti ai fini paesaggistici, fra i quali, ad esempio, quelli relativi ai prospetti e alle coperture degli edifici, questi interventi – rileva il parere del Consiglio di Stato riportato dal portale di diritto Laleggepertutti.it – non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica solamente qualora in relazione alla loro dimensione o alle modalità della loro realizzazione non assumano una specifica lesività nei confronti del contesto tutelato dal vincolo, rispettando «gli eventuali piani colore vigenti nel comune» e «le caratteristiche architettoniche, morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti».
Il decreto liberalizza anche gli interventi indispensabili per l’eliminazione delle barriere architettoniche», e quello concernente l’istallazione di «micro generatori eolici» di altezza inferiore a metri 1,5. La liberalizzazione opera per rispettare l’interesse della tutela della salute e dei soggetti diversamente abili e la promozione dell’utilizzo di fonti rinnovabili di produzione dell’energia.
E’ prevista però anche una stretta sulle opere per le quali è necessaria un’esplicita autorizzazione paesaggistica che potranno essere realizzati senza l’acquisizione di tale “licenza” nel caso in cui il decreto di vincolo o il piano paesaggistico prevedano specifiche prescrizioni d’uso.
Il decreto elenca, infine, interventi e opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato.In tal caso le modalità di presentazione dell’istanza saranno: l’invio, anche telematico, allo sportello unico per l’edilizia (Sue) nel caso di interventi edilizi; l’invio, anche telematico, allo sportello unico per le attività produttive (Suap); l’invio all’autorità procedente nei casi residuali. Il termine «tassativo» di conclusione del procedimento autorizzatorio semplificato è di sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’amministrazione.