Il dipendente non ha diritto ai buoni pasto se, sul posto di lavoro, c’è il servizio mensa. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano con una recente sentenza (n. 3202 del 25.11.2015). Infatti, per la maturazione del diritto al buono pasto occorre che, nel luogo ove il dipendente presta servizio, manchi una mensa aziendale o un servizio sostitutivo. Nel caso di specie è stata respinta la richiesta di un dipendente di una società che, dopo essere stato trasferito presso altra sede della stessa azienda, non aveva più percepito il ticket giornaliero da 6,20 euro.
Il buono pasto spetta a tutti i lavoratori quando l’azienda non abbia predisposto un servizio di mensa interna o servizi sostitutivi in locali convenzionati. Un esempio di servizio sostitutivo potrebbe essere quello fruibile mediante smart cart ricaricabile.
Proprio per tale ragione, il buono pasto:
– spetta solo per i giorni lavorativi e solo in tali occasioni può essere “speso”: pertanto non lo si può utilizzare, per esempio, nelle domeniche, nei giorni di malattia, nei giorni di ferie, nei giorni di esenzione dal lavoro;
– non può essere fruito più di una volta nell’arco delle 24 ore: pertanto è vietato il comportamento di chi accumula più buoni pasto per utilizzarli nell’ambito della stessa spesa;
– è personale: pertanto non può essere ceduto o venduto a terzi o utilizzato da altri familiari;
– può essere utilizzato solo per l’acquisto di prodotti alimentari: non quindi per altri beni pur presenti nello stesso supermercato come, ad esempio, spazzolini da denti, shampoo, ecc.
Il diritto ai buoni pasto
Il dipendente che abbia diritto alla fruizione del pasto aziendale non ha, necessariamente, diritto al ticket restaurant in quanto, per la maturazione del diritto al buono pasto sono necessarie ulteriori condizioni consistenti nella mancanza di un servizio di mensa aziendale o di locali convenzionati. Scatterebbe il diritto ai buoni pasto qualora il turno del dipendente finisca quando la mensa è ormai chiusa: ma in tal caso quest’ultimo dovrebbe sempre darne dimostrazione al giudice, in caso di contestazione rivolta al datore di lavoro.CONTINUA A LEGGERE