Divorzio e mantenimento: “Dovuti anche se l’ex ha un altro”

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Divorzio e mantenimento: “Dovuti anche se l’ex ha un altro”

L’assegno di mantenimento è dovuto anche se l’ex coniuge ha una nuova relazione, fatta salva la circostanza che questi sia andato a vivere con il nuovo partner. Lo ha chiarito il Tribunale dell’Aquila con la sentenza numero 682 del 23 luglio 2015

Affinché si possa interrompere l’obbligo nei confronti dell’ex è necessario anche che i due abbiano iniziato a convivere stabilmente, tanto da assumere i connotati di una famiglia di fatto.

In realtà i giudici non hanno fatto altro che consolidare l’orientamento giurisprudenziale recente, precisando i termini della convivenza che deve essere caratterizzata da una “comunanza di interessi anche di natura economica” (per esempio, il provvedere al reciproco mantenimento e cura, ecc.).

Solo questa tipologia, infatti, può incidere e modificare le eventuali condizioni di difficoltà economica del coniuge che riceve l’assegno dall’ex. Insomma, è proprio l’esistenza di un nuovo partner che si prende cura stabile del soggetto “mantenuto” a far sì che quest’ultimo perda l’assegno di mantenimento da parte del primo coniuge. Ecco perché – hanno spiegato gli esperti del portale di diritto Leggepertutti – una semplice relazione sentimentale, anche se accompagnata da una saltuaria convivenza, non può avere effetti sul versamento del mantenimento e non può comportarne la revoca. La convivenza, al contrario, deve essere stabile, continua e regolare, tale da dar vita a una vera e propria famiglia di fatto, non necessariamente basata sul matrimonio.

Secondo un diffuso orientamento giurisprudenziale, infatti, tale convivenza (detta dai giuristi “more uxorio”) assume le fattezze della famiglia di fatto solo se è connotata “dalla libera e stabile condivisione di valori e modelli di vita – per i quali viene meno – ogni plausibile connessione con il tenore e il modello di vita economici caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, e ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile fondato sulla conservazione di esso”.

Se lo stop al mantenimento è valido nel caso di nuova relazione (purché dotata degli elementi appena indicati) ciò è a maggior ragione valevole nel caso di nuovo matrimonio. Infatti, qualora il coniuge a cui deve essere pagato l’assegno di divorzio si risposi cessa l’obbligo dell’altro di pagare l’assegno.

L’ex coniuge titolare dell’assegno, con il matrimonio, acquisisce infatti i diritti derivanti dal suo nuovo stato giuridico e non c’è ragione perché permanga una tutela in suo favore correlata ad un rapporto ormai estinto.

I presupposti per il riconoscimento dell’assegno di divorzio vengono a cadere in virtù del rapporto di coniugio che impone al nuovo partner il rispetto delle disposizioni di legge circa i diritti e i doveri reciproci dei coniugi ed assicura reciprocamente ogni tutela di legge agli sposi.

In questo caso il coniuge interessato deve comunque promuovere il procedimento di revoca dell’assegno.

fonte: La Legge per Tutti

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