Multe per autovelox illegittime se si realizzano queste condizioni. Le intersezioni non regolate dagli impianti semaforici impediscono al prefetto di classificare la strada come urbana a scorrimento ed escludono il rilevamento elettronico senza la contestazione immediata
Addio alle ordinanze-ingiunzioni della prefettura per l’eccesso di velocità se l’autovelox che ha rilevato l’infrazione si trova su di un tratto compreso fra due incroci senza semaforo: la strada, in tal caso, non può infatti essere considerata fra quelle urbane a scorrimento e dunque essere inserita nel relativo elenco formato dall’ufficio territoriale del Governo che legittima la procedura sanzionatoria senza la contestazione immediata al trasgressore. Così ha deciso il tribunale di Torino con sentenza 2375/16, pubblicata il 27 aprile dalla terza sezione civile del tribunale di L’articolo 2 Cds parla chiaro, per considerare il tratto come urbano
di scorrimento la strada deve avere: carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, e una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici; per la sosta devono essere previste aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni e uscite concentrate. Ma soprattutto servono banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso che devono essere «semaforizzate». L’amministrazione si limita ad osservare che il tratto incriminato è compreso nell’elenco prefettizio, il quale può tuttavia essere disapplicato dal giudice. L’ufficio territoriale del Governo non può interpretare la norma sui requisiti della strade urbane a scorrimento: l’unica attività discrezionale che il prefetto può compiere è inserire o meno un determinato tratto nell’elenco a tutela della circolazione stradale. Il giudice accoglie il ricorso e annulla lamulta