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Equitalia e pignoramento sul conto: due procedure di prelievo diretto

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Equitalia può pignorare il conto corrente. La pessima notizia per gli italiani è stata riportata dal portale di diritto Leggepertutti.it che ha spiegato quali siano le modalità con cui l’agenzia di recupero crediti può mettere le mani nel portafoglio dei risparmi degli italiani. Esistono due procedure per il pignoramento del conto: nella prima, dopo la notifica dell’atto di pignoramento al debitore e al terzo pignorato, il creditore si deve presentare davanti al giudice che autorizza l’assegnazione delle somme pignorate. Nella seconda procedura, questa fase davanti al tribunale delle esecuzioni non c’è, e tutto avviene tramite un ordine impartito da Equitalia alla banca o alla Posta. Di fatto – viene spiegato –  Equitalia può entrare direttamente nei conti correnti, pur essendo costretta a seguire procedure chiare. Equitalia, comunque, può effettuare il pignoramento del conto corrente del debitore non prima che siano passati sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Si tratta di un termine minimo dal momento che l’Agente per la riscossione di solito non si attiva immediatamente. Nella procedura esattoriale – ben illustrata dal sito Laleggepertutti.it –  con l’atto di pignoramento di crediti presso terzi, come detto Equitalia ordina al terzo ritenuto debitore del debitore (ossia la banca o Poste Italiane) di pagare direttamente a Equitalita: – entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto, le somme per le quali il diritto alla percezione da pare del debitore sia maturato anteriormente alla data di notifica dell’atto. In caso di omesso pagamento nel termine, non è prevista alcuna sanzione nei confronti del terzo ed Equitalia potrà attivare la procedura ordinaria di pignoramento; – alle rispettive scadenze, le restanti somme; il tutto fino a concorrenza del credito per il quale
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Equitalia procede, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione maturati sino al giorno del pagamento e riportati nell’atto stesso. Nell’atto di pignoramento, inoltre, Equitalia intima alla banca o alle Poste di non disporre dei crediti nella titolarità del debitore e quindi, ad esempio, di non pagare il debito e lo avverte che deve custodire le somme da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito intimato aumentato della metà. Equitalia deve notificare l’atto di pignoramento presso terzi con le modalità previste per la cartella di pagamento, sia al debitore che al terzo. Tuttavia, l’omessa notifica al debitore, non rende l’atto inefficace e dunque il terzo potrebbe essere tenuto ugualmente ad effettuare il pagamento, anche se il debitore avesse motivi di contestazione. Quando oggetto del pignoramento sono le pensioni, Equitalia deve seguire la procedura ordinaria, negli altri casi può utilizzare quella speciale esattoriale. Secondo la Corte Costituzionale, la facoltà di scelta tra due modalità di pignoramento presso terzi, che la legge riconosce a Equitalia, non crea né una lesione del diritto di difesa dell’opponente né una rilevante disparità di trattamento tra i debitori esecutati, sia perché questi possono in ogni caso proporre le opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi, sia perché non sussiste un principio costituzionalmente rilevante di necessaria uniformità di regole procedurali Oltre ovviamente a pagare entro i 60 giorni, il contribuente che voglia evitare il “blocco” del conto corrente potrà chiedere una dilazione del debito (cosiddetta rateazione). L’accoglimento di tale istanza comporta la rinuncia, da parte di Equitalia, a tutti i pignoramenti in corso, ivi compreso quello del conto corrente, che così verrà “liberato”. CONTINUA A LEGGERE Fonte: Leggepertutti.it