Una pratica che tutti gli studenti universitari (e non solo) conoscono bene. E’ usanza di molti giovani, infatti, fotocopiare integralmente i libri di testo per poter usufruire di volumi il cui costo, in molti casi, è davvero elevato. Tale comportamento però è in chiara violazione del diritto d’autore che tutela l’opera e il suo autore.
Tuttavia, a dispetto di tale divieto, alcuni negozianti che hanno dato vita ad una vera e propria attività parallela a quella per cui hanno la regolare licenza dando vita ad un commercio di libri di testo interamente fotocopiati.
Tale attività però può portare ad una condanna penale, come avvenuto nel caso di un commerciante napoletano che ha subito una condanna in tutti e tre i gradi di giudizio per l’attività intrapresa.
Il reato contestato è quello di cui all’articolo 171-ter, lettera b, della legge numero 633/41 sul diritto d’autore.
La Cassazione, pronunciatasi sul ricorso dell’uomo – con sentenza numero 9209/2016 del 7 marzo 2016 – la riproduzione di opere o brani mediante fotocopie è ammessa solo se contenuta entro il 15% di ogni volume. Sempre che sia corrisposto un compenso di natura forfettaria agli aventi diritto e le copie siano destinate ad uso personale, condizioni irrinunciabili per evitare la condanna, motivata soprattutto sul fatto che il negoziante ha fatto delle fotocopie dei testi un’attività commerciale. CONTINUA A LEGGERE
Fonte: StudioCataldi.it
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