Il figlio ha diritto a conoscere le sue origini dopo la morte della madre che lo partorì in anonimato
Il figlio di una donna che ha chiesto di partorire in anonimato e che chiede di restare anonima ha diritto a conoscere la propria provenienza biologica quando la madre muore. A stabilirlo è la sentenza 15024 del 21 luglio 2016 della prima sezione civile della Cassazione che, accogliendo il ricorso di una donna, ha evidenziato come sulla questione la pronuncia della Corte costituzionale 278/13 ha superato l’orientamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, ritenendo che il segreto sulle origini non è più ipotizzabile in caso di morte. La Corte ritiene
che «l’immobilizzazione della scelta per l’anonimato che verrebbe in tal modo a determinarsi post mortem verrebbe a realizzarsi proprio in presenza dell’affievolimento, se non della scomparsa, di quelle ragioni di protezione, risalenti alla scelta di partorire in anonimo, che l’ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per tutto il corso della vita della madre proprio in ragione della revocabilità di tale scelta». Questo comporterebbe la definitiva perdita per il figlio di conoscere le proprie origini «diritto che costituisce un elemento significativo nel sistema costituzionale di tutela della persona», per cui alla ricorrente vanno svelate le sueorigini.