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Matrimonio tra italiana e pachistano. L’ufficiale di stato civile si oppone alla trascrizione

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È valido anche in Italia il matrimonio celebrato via skype tra la donna italiana e il cittadino straniero. Per quanto anomala sia la modalità di celebrazione, ciò che conta è la validità dell’unione nel Paese straniero che, automaticamente, comporta la legittimità del matrimonio anche nel nostro Stato, non ostandovi alcun problema di ordine pubblico. È quanto stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 15343/16, pubblicata oggi dalla prima sezione civile.
La Corte suprema rigetta il ricorso del Viminale contro la decisione della Corte di appello che aveva dichiarato legittimo il matrimonio contratto telematicamente tra un’italiana e un cittadino del Pakistan. Il tutto nasce dal rifiuto dell’ufficiale dello stato civile alla trascrizione dell’atto perché il matrimonio era stato celebrato in modo anomalo (via Skype) e tale modalità era contraria all’ordine pubblico. Perché sia legittima l’unione, secondo il ministero, è necessaria la contestuale presenza dei «nubendi» davanti all’officiante. Secondo il tribunale, il matrimonio era valido secondo la legge pakistana e, quindi, anche per l’ordinamento italiano, in virtù dell’articolo 28 della legge 218/95, indipendentemente dalla modalità in cui era stato celebrato. Pertanto, il rifiuto alla
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trascrizione era illegittimo.
La richiesta del Viminale è infondata anche per la Cassazione.
La Corte bolognese ha correttamente premesso che, ai sensi dell’articolo 28 citato, «il matrimonio
celebrato all’estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento». Pertanto, essendo l’unione celebrata in Pakistan e validamente secondo la legge di quel Paese, è stato ritenuta valida per l’ordinamento italiano, non ostandovi alcun principio di ordine pubblico».
Il Ministero ha opposto che la modalità di celebrazione del matrimonio, da parte dell’ufficiale pakistano, con la presenza del solo sposo, avendo la sposa partecipato al rito in via telematica, non garantirebbe la genuinità dell’espressione del consenso, rendendo l’atto non riconoscibile come matrimonio». Ma se il matrimonio è valido per l’ordinamento straniero, perché idoneo a rappresentare il consenso dei nubendi in modo consapevole, non può essere contrastante con l’ordine pubblico solo perché celebrato in una forma non prevista nell’ordinamento italiano. fonte: Cassazione.it
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