Equitalia non risponde entro 220 giorni? Cartella esattoriale annullata

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Equitalia non risponde entro 220 giorni? Cartella esattoriale annullata

Se la cartella esattoriale o qualsiasi altro atto di Equitalia è illegittimo il contribuente può fare una semplice istanza e se non ottiene risposta entro 220 giorni il debito si annulla definitivamente. Ciò è quanto stabilito da una sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale ha provveduto ad annullare una serie di cartelle esattoriali a carico di un imprenditore lombardo per centinaia di migliaia di euro affermando sostanzialmente l’esistenza del diritto all’annullamento del debito tributario per silenzio/assenso a seguito della mancata risposta dell’Agenzia delle Entrate all’istanza del contribuente (sentenza n.5667/40/15 depositata il 23/06/2015).

Chi tace acconsente è la morale della sentenza: in pratica il debito è stato annullato per silenzio assenso a seguito della non-risposta da parte dell’Agenzia delle entrate. Così infatti recita una disposizione della Finanziaria del 2013, e precisamente il comma 540: “Trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite sono annullate di diritto”. Non vale solo per Equitalia, in caso si voglia segnalare la non esattezza di un qualsiasi tributo dovuto, bisogna contattare l’ente competente, che potrebbe essere l’Inps per i contributi previdenziali, l’Agenzia delle Entrate per i tributi, gli enti locali per le sanzioni amministrative e altri, il quale a sua volta deve rispondere al contribuente. È quanto prescrive il comma 539. E poi, appunto, se la risposta non arriva entro poco più di sette mesi, con somma gioia potrete dire addio al vostro debito.

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